1. Ai contratti di credito disciplinati dal presente capo si applicano gli articoli 117, 118, 118 bis,119, 120, comma 2, 120 ter, 120 quater.2. Il finanziatore e l’intermediario del credito forniscono gratuitamente ai consumatori le informazioni previste ai sensi del presente capo, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 127 bis.
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