Art. 114 quinquiesdecies — Scambio di informazioni

1. Fermo restando quanto previsto nell’articolo 7, la Banca d’Italia scambia informazioni con:

a) la Banca centrale europea e le banche centrali nazionali degli Stati membri, in quanto autorità monetarie e di sorveglianza sul sistema dei pagamenti, e, se opportuno, altre autorità pubbliche responsabili della sorveglianza sui sistemi di pagamento e di regolamento;

b) altre autorità competenti ai sensi di disposizioni comunitarie applicabili ai prestatori di servizi di pagamento.