1. I provvedimenti di risanamento e le procedure di liquidazione di banche comunitarie sono disciplinati e producono i loro effetti, senza ulteriori formalità, nell’ordinamento italiano secondo la normativa dello Stato d’origine.1-bis. Le misure adottate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 79, comma 1, cessano di avere effetto dall’avvio della procedura di risanamento da parte dell’autorità competente dello Stato d’origine della banca comunitaria.2. I provvedimenti di risanamento e di avvio della liquidazione coatta amministrativa di banche italiane si applicano e producono i loro effetti negli altri Stati comunitari e, sulla base di accordi internazionali, anche in altri Stati esteri.2-bis. Quando è esercitato un potere di risoluzione o applicata una misura di risoluzione di cui al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, le disposizioni della presente sezione si applicano a tutti i soggetti indicati nell’articolo 2 del decreto stesso.
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