Art. 69 septiesdecies — Norme applicabili e disposizioni di attuazione

1. Alla conclusione degli accordi previsti dal presente capo e alla prestazione di sostegno finanziario in loro esecuzione non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 53, comma 4, e agli articoli 2391 bis, 2467, 2497 quinquies e 2901 del codice civile, nonché agli articoli 163, [[n164ccrissimpr]], 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell’insolvenza.2. La Banca d’Italia può emanare disposizioni attuative del presente capo, anche per tener conto di orientamenti dell’ABE.