1. Il gruppo bancario è composto dalla capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate.2. Capogruppo del gruppo bancario è:
a) la banca italiana che non sia a sua volta controllata da un’altra banca italiana o da una società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo; o
b) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista avente sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia o in un altro Stato dell’Unione europea che possa essere considerata capogruppo ai sensi del presente articolo, quando nell’insieme delle società controllate vi siano solo banche italiane oppure quando il totale dell’attivo delle banche italiane controllate sia maggiore di quello delle banche controllate in ciascuno Stato dell’Unione europea diverso dall’Italia oppure quando Banca d’Italia sia altrimenti nominata autorità di vigilanza su base consolidata; o
c) la società di partecipazione finanziaria o la società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia, ricompresa nella vigilanza su base consolidata di competenza delle autorità di vigilanza di un altro Stato dell’Unione europea, che non sia a sua volta controllata da una banca italiana o da un’altra società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione finanziaria mista con sede legale in Italia e che controlli almeno una banca italiana.
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