Oltre alla rendita di cui all’articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell’articolo 85.
Oltre alla rendita di cui all’articolo 231 è corrisposto ai superstiti aventi diritto un assegno, una volta tanto, nella misura e secondo le disposizioni dell’articolo 85.
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