Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all’articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
Avverso il provvedimento del Comitato esecutivo di cui all’articolo precedente è ammesso, entro sessanta giorni dalla comunicazione, ricorso da Ministero dal lavoro e della previdenza sociale, che decide in via definitiva.
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