L’ Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro provvede all’assistenza di cui allo art. 187;
a) con i mezzi stanziati in anno dal Consiglio di amministrazione sul bilancio delle singole gestioni dell’Istituto stesso;
b) con un contributo da parte delle singole Casse, Aziende e Amministrazioni di cui all’art. 127 nella misura da stabilirsi di anno in anno in base al numero degli assistiti delle rispettive gestioni e al costo medio pro-capite dell’assistenza erogata a tutti gli invalidi;
c) con l’apporto eventuale derivante da donazioni, lasciti ed erogazioni di terzi.
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