Salvo quanto disposto dall’articolo precedente e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque violi le disposizioni del presente capo è punito con la ammenda da, lire duemila a lire ventimila per ciascun lavoratore nei riguardi del quale sia avvenuta la violazione stessa l’importo complessivo dell’ammenda non può in ogni caso superare le lire ottantamila.
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