Le prestazioni assicurative sono dovute:
a) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi – con le loro conseguenze dirette – da cui sia derivata la morte ovvero una inabilità permanente al lavoro superiore al 20 per cento;
b) in tutti i casi di silicosi o di asbestosi associate ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio. In tali casi si procederà alla valutazione globale del danno.
Le prestazioni di cui alla lettera b) del comma precedente si intendono dovute anche nei casi di morte derivata da silicosi o da asbestosi, associate ad altre forme morbose dell’apparato respiratorio e cardiocircolatorio.
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