Sono nulle le obbligazioni contratte per remunerazione di intermediari che abbiano preso interesse alla liquidazione ed al pagamento delle indennità fissate dal presente titolo.Sono puniti con l’ammenda fino a lire quarantamila:
a) gli intermediari che, a scopo di lucro, abbiano offerto agli assicurati ed ai loro aventi diritto l’opera loro o di altri per gli scopi indicati nel comma precedente;
b) coloro che, per ragione del loro ufficio, avendo notizia degli infortuni avvenuti, ne abbiano informate intermediari per metterli in grado di offrire l’opera loro o di altri, come previsto alla lettera a).
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