Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, bimestrali, trimestrali e semestrali, in relazione all’entità delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall’Istituto assicuratore e approvate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.In caso di morte del titolare della rendita è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.


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