La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell’art. 34, è disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’esattore e all’Istituto assicuratore.
La sospensione di esecuzione del ruolo, di cui al quarto comma dell’art. 34, è disposta con ordinanza di comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all’esattore e all’Istituto assicuratore.
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