D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.
D’ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dall’art. 2, secondo comma, l’organo decidente può sospendere per gravi motivi l’esecuzione dell’atto impugnato.
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