1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del Codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
1. Alle sentenze pronunciate nei confronti dell’ente si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del titolo IV del libro nono del Codice di procedura penale ad eccezione degli articoli 643, 644, 645, 646 e 647.
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