Art. 56 — Termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo nelle indagini preliminari

1. Il pubblico ministero procede all’accertamento dell’illecito amministrativo negli stessi termini previsti per le indagini.2. Il termine per l’accertamento dell’illecito amministrativo a carico dell’ente decorre dalla annotazione prevista dall’articolo 55.