1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518 sexies e 518 terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote.2. Se l’ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.