Art. 25 octies 1 — Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal codice penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di cui all’articolo 493-ter, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;

b) per il delitto di cui all’articolo 493-quater e per il delitto di cui all’articolo 640-ter, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.
2. Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;

b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.
2-bis. In relazione alla commissione del delitto di cui all’articolo 512 bis del codice penale, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.3. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui ai commi 1, 2 e 2-bis si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2.