1. In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile o da altre leggi speciali, si applicano all’ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2621 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote;
b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall’art. 2622 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote;
c) […];
d) per la contravvenzione di falso in prospetto, prevista dall’articolo 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
e) per il delitto di falso in prospetto, previsto dall’articolo 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a trecentotrenta quote;
f) per la contravvenzione di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, prevista dall’articolo 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
g) per il delitto di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall’articolo 2624, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
h) per il delitto di impedito controllo, previsto dall’articolo 2625, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
i) per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall’art. 2632 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
l) per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall’art. 2626 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
m) per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall’art. 2627 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
n) per il delitto di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante, previsto dall’art. 2628 del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote;
o) per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall’art. 2629 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
p) per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall’art. 2633 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
q) per il delitto di illecita influenza sull’assemblea, previsto dall’art. 2636 del c.c., la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote;
r) per il delitto di aggiotaggio, previsto dall’art. 2637 del c.c. e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d’interessi previsto dall’art. 2629 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
s) per i delitti di ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall’articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote;
s-bis) per il delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma dell’art. 2635 del c.c., la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell’art. 2635 bis del c.c., la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2;
s-ter) per il delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.
3. Se, in seguito alla commissione dei reati di cui al comma 1, l’ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.
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