Art. 10 — Sanzione amministrativa pecuniaria

1. Per l’illecito amministrativo dipendente da reato si applica sempre la sanzione pecuniaria.2. La sanzione pecuniaria viene applicata per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille.3. L’importo di una quota va da un minimo di lire cinquecentomila ad un massimo di lire tre milioni.4. Non è ammesso il pagamento in misura ridotta.