Art. 17 — Fermo di minorenne indiziato di delitto

1. È consentito il fermo del minorenne indiziato di un delitto per il quale, a norma dell’articolo 23, può essere disposta la misura della custodia cautelare, sempre che, quando la legge stabilisce la pena della reclusione, questa non sia inferiore nel minimo a due anni.