1. L’assistenza affettiva e psicologica all’imputato minorenne è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altra persona idonea indicata dal minorenne e ammessa dall’autorità giudiziaria che procede.2. In ogni caso al minorenne è assicurata l’assistenza dei servizi indicati nell’articolo 6.3. Il pubblico ministero e il giudice possono procedere al compimento di atti per i quali è richiesta la partecipazione del minorenne senza la presenza delle persone indicate nei commi 1 e 2, nell’interesse del minorenne o quando sussistono inderogabili esigenze processuali.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.