1. Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
1. Fermo quanto disposto dall’articolo 97 del codice di procedura penale, il consiglio dell’ordine forense predispone gli elenchi dei difensori con specifica preparazione nel diritto minorile.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.