Art. 2 — Organi giudiziari nel procedimento a carico di minorenni

1. Nel procedimento a carico di minorenni esercitano le funzioni rispettivamente loro attribuite, secondo le leggi di ordinamento giudiziario:

a) il procuratore della Repubblica presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

b) il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

c) la sezione distrettuale del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

d) il procuratore generale presso la corte di appello;

e) la sezione di corte di appello per le persone, per i minorenni e per le famiglie;

f) il magistrato di sorveglianza per i minorenni.