[1. Il presidente del consiglio di presidenza è eletto dai suoi componenti fra i presidenti di commissione o di sezione che
ne fanno parte.2. Il presidente, in caso di assenza o impedimento, è sostituito dal componente del consiglio di presidenza con qualifica
di presidente di commissione o di sezione che ha riportato più voti nella nomina a componente del consiglio di
presidenza, o, a parità di voti, dal più anziano di età.]


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