Art. 57 — Province autonome di Trento e di Bolzano

Ai fini dell’applicazione della presente legge le province autonome di Trento e di Bolzano sono equiparate alle regioni.Sono fatte salve le speciali competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.Nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la presente legge si applica in difetto di legislazione provinciale nelle materie di loro competenza.