Art. 12 — Funzionamento delle commissioni tecniche provinciali

La commissione tecnica provinciale è presieduta dal capo dell’ispettorato provinciale dell’agricoltura o da un suo rappresentante.Alle riunioni della commissione partecipa di diritto, con voto consultivo, l’ingegnere capo dell’ufficio tecnico erariale o un suo rappresentante.Le deliberazioni sono valide quando siano adottate con l’intervento della metà più uno dei componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.