Art. 52 — Contenuto della decisione

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:

a) il proscioglimento, con la formula: «non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;

b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;

c) l’irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall’esercizio della professione da due mesi a cinque anni, radiazione.