Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell’art. 40.
Nei fallimenti in corso le delegazioni dei creditori già costituite rimangono in carica. Tuttavia ove si debba procedere alla sostituzione di unn o più membri di essi, si applicano le norme dell’art. 40.
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