Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d’inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale [32 bis], è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
Chiunque esercita un’impresa commerciale, sebbene si trovi in stato d’inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale [32 bis], è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.
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