Art. 232 — Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito

È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516, chiunque fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo del fallimento per un credito fraudolentemente simulato .Se la domanda è ritirata prima della verificazione dello stato passivo , la pena è ridotta alla metà.È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:
1) dopo la dichiarazione di fallimento, fuori dei casi di concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del fallito ;

2) essendo consapevole dello stato di dissesto dell’imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se il fallimento si verifica .

La pena, nei casi previsti ai numeri 1 e 2, è aumentata se l’acquirente è un imprenditore che esercita un’attività commerciale.


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