Art. 230 — Omessa consegna o deposito di cose del fallimento

Il curatore che non ottempera all’ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa del fallimento, ch’egli detiene a causa del suo ufficio , è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.