Accertato giudizialmente lo stato d’insolvenza a norma degli articoli 195 o 202, sono applicabili con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III [64-71], anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata . [Si applicano inoltre nei confronti di questi ultimi, degli amministratori, dei direttori generali, dei liquidatori e dei componenti degli organi di vigilanza le disposizioni degli articoli da 216 a 219 e da 223 a 225.] L’esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore.Il commissario liquidatore presenta al procuratore della repubblica una relazione in conformità di quanto è disposto dall’art. 33, primo comma.
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