Art. 201 — Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II [51-63] e sezione IV [72-83 bis] e le disposizioni dell’art. 66.Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l’autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il comitato di sorveglianza.