La percentuale di cui all’articolo 182 bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:
a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all’articolo 182 bis, primo comma, lettere a) e b);
b) non abbia presentato il ricorso previsto dall’articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall’articolo 182 bis, sesto comma.
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