Art. 174 — Adunanza dei creditori

L’adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale, con procura che può essere scritta senza formalità sull’avviso di convocazione.Il debitore o chi ne ha la legale rappresentanza deve intervenire personalmente . Solo in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, può farsi rappresentare da un mandatario speciale.Possono intervenire anche i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.