Art. 148 — Fallimento della società e dei soci

Nei casi previsti dall’articolo 147, il tribunale nomina, sia per il fallimento della società, sia per quello dei soci un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori .Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.Il credito dichiarato dai creditori sociali nel fallimento della società si intende dichiarato per l’intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nel fallimento dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all’integrale pagamento, salvo il regresso fra i fallimenti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva .I creditori particolari partecipano soltanto al fallimento dei soci loro debitori.Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.