Art. 140 — Effetti della riapertura

Gli effetti della riapertura sono regolati dagli articoli 122 e 123 [118 ss.].Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme tuttora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso .Essi concorrono per l’importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.