Art. 136 — Esecuzione del concordato

Dopo l’omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l’adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione .Le somme spettanti ai creditori contestati , condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato .Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi dell’art. 17. Le spese sono a carico del debitore.