Art. 108 ter — Modalità della vendita di diritti sulle opere dell’ingegno; sulle invenzioni industriali; sui marchi

Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell’ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti delle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.