Dichiarato il fallimento, il curatore procede, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile [752 ss. cpc], all’apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell’impresa e sugli altri beni del debitore [513 c.p.c.].Il curatore può richiedere l’assistenza della forza pubblica.Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l’immediato completamento delle operazioni, l’apposizione dei sigilli può essere delegata a uno o più coadiutori designati dal giudice delegato .Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli si procede a norma dell’articolo 758 del codice di procedura civile .
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