Il fallimento dell’assicurato non scioglie il contratto di assicurazione contro i danni , salvo patto contrario , e salva l’applicazione dell’art. 1898 del codice civile se ne deriva un aggravamento del rischio.Se il contratto continua, il credito dell’assicuratore per i premi non pagati deve essere soddisfatto integralmente, anche se la scadenza del premio è anteriore alla dichiarazione di fallimento .