La associazione in partecipazione si scioglie per il fallimento dell’associante . L’associato ha diritto di far valere nel passivo il credito per quella parte dei conferimenti, la quale non è assorbita dalle perdite a suo carico.L’associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico .Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall’art. 150.
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