Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal curatore. Su proposta del curatore il comitato dei creditori può autorizzare che le somme riscosse vengano in tutto o in parte investite con strumenti diversi dal deposito in conto corrente, purché sia garantita l’integrità del capitale.La mancata costituzione del deposito nel termine prescritto è valutata dal tribunale ai fini della revoca del curatore.[Se è prevedibile che le somme disponibili non possano esse immediatamente destinate ai creditori, su richiesta del curatore e previa approvazione del comitato dei creditori, il giudice delegato può ordinare che le disponibilità liquide siano impiegate nell’acquisto di titoli emessi dallo Stato.] Il prelievo delle somme e’ eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato..
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.