Art. 32 — Esercizio delle attribuzioni del curatore

Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori , con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 89, 92, 95, 97 e 104 ter. L’onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore .Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori , a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite , compreso il fallito, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso finale del curatore.