Il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano , qualunque ne sia il valore.[Salvo che non sia diversamente previsto, alle controversie di cui al primo comma si applicano le norme prevista dagli articoli da 737 a 742 del c.p.c. Non si applica l’articolo 40, terzo comma, del c.p.c.]
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