Art. 6 — Iniziativa per la dichiarazione di fallimento

Il fallimento è dichiarato su ricorso del debitore , di uno o più creditori o su richiesta del pubblico ministero .Nel ricorso di cui al primo comma l’istante può indicare il recapito telefax o l’indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni e gli avvisi previsti dalla presente legge [93].