Art. 3 — Liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo e amministrazione controllata

Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere ammesse alla procedura di concordato preventivo [e di amministrazione controllata] , osservate per le imprese escluse dal fallimento le norme del settimo comma dell’art. 195.[Le imprese esercenti il credito non sono soggette all’amministrazione controllata prevista da questa legge.]