L’integrazione del canone di locazione consisterà nella corresponsione di un contributo annuo non superiore all’80% per cento dell’aumento del canone di locazione conseguente all’applicazione dell’equo canone, secondo l’entità e le modalità definite dalla presente legge.Il contributo di cui al comma precedente non può in ogni caso essere superiore alla somma annua di L. 200.000.Ai conduttori che usufruiscono del contributo integrativo è fatto divieto di procedere alla sublocazione dell’immobile locato a pena di decadenza dal contributo medesimo.
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.