[Il giudice, nell’udienza di cui al primo comma dell’articolo 437 del codice di procedura civile, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre venti giorni. Il consulente deve depositare il proprio parere non oltre dieci giorni prima della nuova udienza.]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.